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Porta blindata e detrazioni: è possibile optare per lo sconto in fattura?


Secondo Fisco Oggi la spesa per la porta blindata può essere detratta ma non è ammessa allo sconto in fattura o alla cessione del credito.


Sulla rivista dell’AE “Fisco oggi” la risposta al dubbio sulla possibilità di usufruire dello sconto in fattura per la sostituzione della porta blindata, in alternativa alla detrazione al 50%.

Porta blindata: detrazione fiscale al 50%

L’intervento di sostituzione della porta blindata beneficia del Bonus ristrutturazioni 2021, che consente la possibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

La certezza si ricava dalla guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate, intitolata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, dove è riportato l’elenco riepilogativo di tutte le opere agevolativi, fra le quali figura la porta blindata esterna della singola unità immobiliare.

La norma di riferimento è l’art. 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir Dpr 917/1986) che disciplina le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nel regime ordinario, gli interventi di ristrutturazione godono della detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute nel periodo dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Porta blindata: è possibile sostituire la detrazione con lo sconto in fattura?

Se è pacifico quindi che le spese per l’acquisto della porta blindata esterna possono essere portate in detrazione, si è posto il dubbio invece sulla possibilità di sostituire la detrazione per questo tipo di spesa con lo sconto in fattura o con la cessione del credito, secondo le possibilità accordate dal Decreto Rilancio.

I pareri sul punto sono stati finora piuttosto discordanti. A fare un pò più di chiarezza, aiuta la risposta alla domanda di un contribuente apparsa il 12 novembre scorso, sulla rivista dell’Agenzia delle Entrate, “Fisco oggi”. Non si tratta certamente di un documento a valore normativo, e neppure di un parere ufficiale, e tuttavia, considerata la fonte autorevole da cui proviene, merita particolare attenzione.

Vediamo allora cosa ha risposto l’esperto, per rispondere alla seguente domanda del contribuente: “Entro la fine del 2021 farò mettere una porta blindata nella mia abitazione. In alternativa alla detrazione del 50%, quale spesa effettuata per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, posso chiedere all’installatore lo sconto in fattura?”

Gli interventi per i quali si può sostituire la detrazione con lo sconto o con la cessione del credito

Per dare risposta al quesito, dice l’esperto, occorre cercare dentro l’art. 121 del Decreto Rilancio che elenca tutti gli interventi per i quali è possibile sostituire la detrazione con lo sconto in fattura o con la cessione del credito. E allora riepiloghiamoli sinteticamente:

  • recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16 bis comma 1 lett. a e b) del Tuir
  • efficienza energetica (art. 14 D.l. 63/2013 e commi 1 e 2 dell’art. 119 decreto Rilancio
  • adozione di misure antisismiche (art. 16 commi da 1 bis a 1 septies D.l. 63/2013 e commi 4 dell’art. 118 Decreto rilancio)
  • recupero o restauro delle facciate, inclusa la pulitura o tinteggiatura esterna
  • installazione impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) Tuir
  • installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16 ter D.l.63/2013 e comma 8 art. 119 Decreto rilancio).

Porta blindata e sconto in fattura: i pareri discordanti

Guardando nell’elenco dell’art. 121 occorre adesso chiedersi se tra gli interventi elencati è possibile far rientrare la sostituzione della porta blindata.

Alcuni esperti hanno provato a far rientrare la sostituzione della porta blindata tra gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, che sono quelli previsti dall’art. 16 bis comma 1 lett. b, espressamente richiamato al primo punto dell’elenco che abbiamo appena visto. Seguendo questa impostazione si potrebbe dare risposta positiva alla domanda, concludendo per l’ammissibilità della sostituzione della detrazione con lo sconto in fattura.

Non è dello stesso parere, però, l’esperto di Fisco Oggi, che invita a rileggere attentamente l’elenco dell’art. 16-bis Tuir e le categorie di interventi descritti. In effetti, la lettera f dell’art. 16 bis, prevede la specifica categoria degli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Per l’esperto dell’AE è chiaro che la porta blindata va ricompresa in questa categoria menzionata alla lettera f) dell’art. 16 bis Tuir, senza compiere particolari sforzi interpretativi.

Però, la lettera f) dell’art. 16 bis, (a differenza delle lett. a e b) non è richiamata nell’elenco degli interventi edilizi che l’art. 121 Decreto Rilancio ammette alla scelta tra detrazione e sconto o cessione. La conseguenza, dunque, secondo Fisco Oggi è che la spesa per la porta blindata possa essere detratta, ma non ammessa allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Il parere dell’esperto dell’Agenzia delle Entrate

La conclusione dell’esperto dell’AE è la seguente: “Gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra i quali può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata, sono invece indicati nella lettera f) dello stesso articolo 16-bis, che non viene richiamata dall’articolo 121. Per tale motivo si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa.”

Fonte: teknoring