Computa & Compara Interviste News

Green pass negli studi professionali, la guida di Confprofessioni


Chiarimenti sui responsabili e le modalità di controllo su lavoratori, collaboratori, autonomi, stagisti e praticanti


Chi deve esibire il green pass negli studi professionali? Quali sono i soggetti preposti ai controlli? A fornire chiarimenti arrivano le linee guida varate da Confprofessioni, che adattano alla realtà degli studi professionali le indicazioni del Governo sulla ripartenza del settore privato.

Green pass negli studi professionali, chi deve esibirlo

Le linee guida chiariscono che sono tenuti ad esibire il green pass, prima di entrare nello studio professionale, non solo i lavoratori dipendenti dello studio, ma anche tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti. Non rileva, sottolineano le linee guida, la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro.

Green pass negli studi professionali, chi deve controllarlo

Le linee guida spiegano che il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato.

Le faq del Governo prevedono che il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda. Confprofessioni ritiene che la disposizione si applica anche agli studi professionali.

Secondo Confprofessioni, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti, è comunque opportuno individuare un soggetto incaricato dei controlli.

Green pass e studi professionali, le modalità di verifica

I titolari sono tenuti a verificare, anche a campione e possibilmente al momento dell’accesso nello studio professionale, il possesso della certificazione verde. Le verifiche possono essere effettuate anche da un incaricato formalmente nominato.

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere il green pass con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.

Su richiesta del verificatore, in caso di dubbi, il lavoratore deve esibire un documento di identità in corso di validità. L’attività di verifica non deve comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy.

Green pass, le sanzioni

Le linee guida ricordano che la mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza.

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore.

Fonte: Edilportale