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Il Superbonus rafforzato è alternativo al contributo per la ricostruzione


La conferma dell’Agenzia delle Entrate: l’agevolazione è fruibile in alternativa al contributo per la ricostruzione previsto per le zone del sisma


Il Superbonus rafforzato per gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento della classe sismica è oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate in seno alla risposta all’interpello n. 662 del 5 ottobre 2021. In particolare, l’Amministrazione in questa sede chiarisce come gli incentivi fiscali in misura maggiorata – vale a dire applicando il previsto aumento del 50% del massimale, secondo i dettami previsti dalla legge di bilancio 2021, ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio (DL n.34/2020) – siano fruibili, ma in alternativa al contributo per la ricostruzione e solo rinunciando al predetto contributo.

Il caso: edificio in ‘stato di emergenza’

Nel caso sottoposto all’interpello l’istante è proprietario insieme ad altri soggetti di un edificio unifamiliare ubicato in un Comune che rientra nell’elenco di quelli dichiarati con “stato di emergenza” a seguito di evento sismico del 2012.

Si prevede di porre in essere interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della classe sismica e, al contempo, interventi di efficientamento energetico dell’edificio.

L’istante specifica che l’edificio non ha fruito del contributo per la ricostruzione. E che, trattandosi di un edificio di “valore storico testimoniale”, il vigente piano regolatore generale del Comune consente unicamente interventi definiti di restauro e risanamento conservativo, vietando espressamente gli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione degli edifici.

Fatta questa premessa, l’istante chiede chiarimenti in merito all’applicabilità misura maggiorata del Superbonus.

Superbonus rafforzato, la risposta delle Entrate

In via preliminare, l’Agenzia richiama il disposto di cui al comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall’articolo 1, comma 66,lettera g), della legge di bilancio 2021 in base al quale è stabilito che i limiti delle spese ammesse all’Ecobonus e al Sismabonus sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati:

 - al DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016;
 - al DL 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2009

nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione. Con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

L’Agenzia precisa, inoltre, che con la successiva risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e di cui al DL 39/2009.

Superbonus rafforzato alternativo al contributo per la ricostruzione

Sebbene la norma in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Pertanto, gli incentivi fiscali in misura maggiorata (cd. Superbonus rafforzato) spettano in alternativa al contributo per la ricostruzione.

NB: La fruizione delle citate agevolazioni presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso.

Ciò premesso, l’Agenzia conclude per il caso in esame che qualora in relazione ai prospettati interventi, sussista il diritto al contributo per la ricostruzione, l’Istante nel rispetto di tutti i presupposti normativamente previsti, potrà può fruire del Superbonus rafforzato, rinunciando al predetto contributo.


Fonte: teknoring