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Ristrutturazioni, quale regime IVA per smaltimento amianto e materiali?

Agenzia Entrate: aliquota al 10% se le prestazioni sono svolte dallo stesso soggetto che esegue i lavori, in caso contrario scatta l’IVA ordinaria al 22%

Durante l’attività edilizia di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, realizzata su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, si producono una serie di materiali da smaltire, talvolta contenenti amianto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 11/2021, ha spiegato quale aliquota IVA si applica alle attività di bonifica e smaltimento dei materiali prodotti nei cantieri.

Ristrutturazioni e smaltimento rifiuti di cantiere

Un’associazione di imprese, che svolge attività di raccolta, trasporto ed eventuale bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto, si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere quale aliquota IVA far pagare ai privati.

Secondo l’associazione, bisognerebbe applicare l’IVA agevolata al 10% perché tali attività sono collegate ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata, che a sua volta beneficia dell’IVA al 10%.


Amianto e rifiuti di cantiere, come funziona l’IVA

L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la normativa sull’argomento, ha spiegato che il Decreto Iva (DPR 633/1972), alla Tabella A, numero 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies, prevede l’Iva ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione e alla realizzazione degli interventi di recupero su fabbricati o porzioni di fabbricati.

Per capire se l’IVA agevolata può essere estesa alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all’operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA, ha sottolineato l’Agenzia, IVA la cessione di beni o la prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
– integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
– sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale.

Questo significa che la prestazione accessoria deve formare un tutt’uno con l’operazione principale, mentre non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale.

L’Agenzia ha aggiunto che gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessori all’operazione principale se eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l’intervento di recupero edilizio.

Il nesso di accessorietà, ha concluso l’Agenzia, non ricorre se le attività di bonifica e trasporto sono effettuate da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realizzato gli interventi di recupero.

Sulla base di questi motivi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che le attività prospettate dall’associazione sono soggette all’IVA ordinaria al 22%.

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/08/ristrutturazione/ristrutturazioni-quale-regime-iva-per-bonifica-amianto-e-smaltimento-dei-materiali_84375_21.html