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Prima casa, l’agevolazione non decade anche se ci si trasferisce all’estero

Agenzia delle Entrate: per non dover restituire le somme risparmiate occorre rispettare alcune condizioni

“Se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa con le agevolazioni ‘prima casa’ e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi, dovrò restituire le somme risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di registro?”.

A questa domanda, rivolta alla Posta di Fiscooggi, l’Agenzia delle Entrate risponde ricordando in primo luogo che, quando si vende un immobile acquistato con i benefici ‘prima casa’, prima che siano trascorsi 5 anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% delle stesse imposte.

Per non incorrere nella decadenza – prosegue le risposta – è necessario acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Questa disposizione – aggiunge l’Agenzia – vale anche quando il nuovo immobile che si acquista si trova in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

Ovviamente – conclude la risposta -, il contribuente dovrà dimostrare che:
– il riacquisto dell’immobile all’estero è stato effettuato entro un anno dalla vendita dell’immobile in Italia (producendo, per esempio, copia del rogito notarile);
– la nuova abitazione è destinata a dimora abituale (fornendo documentazione idonea come, per esempio, fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate allo stesso contribuente).

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/08/normativa/prima-casa-l-agevolazione-non-decade-anche-se-ci-si-trasferisce-all-estero_84376_15.html