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Sismabonus 110% e sismabonus acquisto, regole sull’asseverazione tardiva

L’Agenzia delle Entrate spiega cosa accade in caso di varianti e se l’asseverazione non è presentata insieme al titolo abilitativo

Si può ottenere il Sismabonus 110% in caso di asseverazione tardiva? L’Agenzia delle Entrate con la risposta 554/2021 ha risposto di no, spiegando che le regole del Sismabonus, cioè della detrazione riconosciuta a chi realizza lavori antisismici su un immobile di sua proprietà, sono diverse da quelle del Sismabonus acquisto, cioè l’agevolazione calcolata sul prezzo di acquisto di un immobile antisismico, venduto da un’impresa di costruzione dopo lavori di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici.

Sismabonus 110%, variante e asseverazione tardiva, il caso

Il proprietario di un immobile, situato in zona a rischio sismico 3, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione.

Ad agosto 2018 ha richiesto il permesso di costruire, senza allegare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico. Il Comune a settembre 2019 ha rilasciato il permesso e i lavori sono iniziati a settembre 2020. I lavori sono stati subito interrotti, prima di iniziare la demolizione dell’edificio, e il proprietario ha affermato di voler presentare una variante al permesso di costruire per conseguire il miglioramento sismico dell’edificio e accedere al Superbonus.

Il proprietario ha quindi chiesto all’Agenzia se può ottenere il Superbonus dato che l’asseverazione sul rischio sismico verrebbe presentata contestualmente alla variante e sarebbe quindi successiva al permesso di costruire originario. 

Simabonus 110% e asseverazione tardiva

L’Agenzia ha spiegato che, in base alle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, contenute nel DM 58/2017, l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere allegata al progetto al momento della richiesta del titolo abilitativo. Nel caso esaminato, il permesso di costruire è stato presentato ad agosto 2018 senza l’asseverazione, mentre la normativa in vigore prescriveva espressamente tale adempimento. In caso di asseverazione tardiva, quindi, si perde il diritto alla detrazione fiscale.

Il DM 24/2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, ha modificato il DM 58/2017, stabilendo che l’asseverazione deve essere presentata tempestivamente, prima dell’inizio dei lavori, quindi anche successivamente alla presentazione del titolo abilitativo. Questa novità, però, si applica ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020. Per il richiedente, ha illustrato l’Agenzia, l’unica chance di ottenere il Superbonus sarebbe un parere del Comune attestante che la data di presentazione della variante può essere considerata diversa e successiva rispetto al titolo abilitativo originario.

Il richiedente riteneva invece di poter usufruire del Superbonus sostenendo che il Decreto Crescita (L. 58/2019) avesse esteso il Sismabonus anche alle zone a rischio sismico 2 e 3. L’Agenzia ha spiegato che questa modifica, introdotta dall’articolo 8 del DL 34/2019, riguarda il comma 1-septies, dell’articolo 16, del DL 63/2013: si riferisce cioè al sismabonus acquisto e non al sismabonus, che invece è regolato dai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 16.

L’Agenzia ha quindi concluso che, data la situazione, e senza un parere del Comune, il contribuente non ha diritto né al Sismabonus 110% né al Sismabonus tradizionale, ma potrebbe invece richiedere il bonus ristrutturazioni.

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/08/ristrutturazione/sismabonus-110-e-sismabonus-acquisto-regole-diverse-sull-asseverazione-tardiva_84353_21.html