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Sicurezza sul lavoro, il committente deve verificare la preparazione del lavoratore

Cassazione: non è sufficiente verificare l’iscrizione nel registro delle imprese, bisogna valutare l’idoneità tecnico-professionale per l’incarico da svolgere

Il committente che non verifica l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore è responsabile per il suo infortunio. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 21553/2021.

Infortuni sul lavoro, il caso

I giudici si sono pronunciati sull’infortunio di un lavoratore che stava svolgendo dei lavori di pulizia sulla copertura non calpestabile in cemento amianto di un capannone.

Il Tribunale di primo grado aveva giudicato responsabile il committente perché non aveva redatto il DUVRI né verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore.

Il committente ha presentato ricorso sostenendo che il DUVRI non fosse necessario dal momento che il lavoro sarebbe durato solo due giorni e che il lavoratore avesse assunto comportamenti rischiosi.

Infortuni sul lavoro, il committente è responsabile

I giudici hanno accertato che per eseguire il lavoro era stata programmata una durata di circa una settimana, quindi sarebbe stato necessario il DUVRI.

La mancata predisposizione di tale documento di valutazione dei rischi da parte del committente, hanno affermato i giudici, ha certamente inciso sul verificarsi dell’evento lesivo, poiché esso avrebbe consentito di prendere in esame le caratteristiche proprie del tetto del capannone, la sua vetustà, la capacità di tenuta in caso di intervento del lavoratore e le modalità di installazione delle linee vita.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che il committente non ha adeguatamente valutato le capacità tecnico-professionali del lavoratore, con particolare riguardo allo specifico addestramento richiesto per i lavori in quota, risultando insufficiente la verifica formale in ordine alla titolarità da parte del lavoratore di una ditta iscritta alla Camera di commercio. “In caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto – ha aggiunto la Corte – sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico­ professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a) del D.lgs. 81/2008 non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

I giudici hanno quindi confermato la condanna del committente.

Fonte: https://www.edilportale.com/news/2021/08/normativa/sicurezza-sul-lavoro-il-committente-deve-verificare-la-preparazione-del-lavoratore_83778_15.html